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Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, con atto notaio Fabio Giovannelli in Pistoia del 1 aprile 1974, l'Associazione Pro Loco San Mommè con sede legale in San Mommè, via della Crocetta n°33, di seguito denominata Pro Loco.
L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.

Articolo 2 FINALITÁ
La Pro Loco è un'Associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali e storiche del paese e del territorio di San Mommè.

Articolo 3 COMPITI E OBIETTIVI
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Pistoia, le Circoscrizioni e le altre Pro Loco e le altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli abitanti, residenti ed ospiti dell'intero territorio di San Mommè con particolare riferimento al mantenimento del patrimonio storico - architettonico ed alla tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, anche attraverso la gestione e la valorizzazione dei beni di sua proprietà;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di San Mommè anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
c) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
d) sviluppa attività di carattere sociale e ricreativo;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce i beni di sua proprietà nelle forme che ritiene più opportune.

Articolo 4 ATTIVITÁ DEI SOCI
L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati. L'Associazione può comunque avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Tutti gli uffici sono gratuiti. Possono essere previsti eventuali rimborsi di spese vive e documentate inerenti le attività della Pro Loco.

Articolo 5 SOCI - DIRITTI E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari;
b) soci Familiari;
c) soci Giovani;
d) soci Sostenitori;
e) soci Onorari;
f) soci Convenzionati.
L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato e dietro versamento della quota sociale.
Sono soci Ordinari tutti coloro che versano la quota ordinaria.
Sono soci Familiari i componenti maggiorenni della famiglia che si associano dopo il socio Ordinario.
Sono soci Giovani i soci con un'età inferiore ai trenta anni.
Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.
Sono soci Convenzionati tutti coloro che versano la relativa quota prima di accedere ai servizi erogati in locali di proprietà della Pro Loco, gestiti in maniera diretta o in regime di convenzione affitto e concessione, aperti al pubblico. La quota da diritto ad accedere solo e soltanto a quei servizi e per il solo anno solare in cui è stata versata.
Tutti i soci, Ordinari, Familiari, Giovani e Sostenitori, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purchè in regola con il versamento della quota sociale;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i localo della sede sociale ed usufruire senza ulteriori aggravi dei servizi erogati in locali di proprietà della Pro Loco gestiti direttamente o affittati o concessi in regime di convenzione o convenzionati con la Pro Loco; f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco UNPLI in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare, entro l'anno solare, la quota sociale.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
L'importo delle varie quote sociali e le modalità di versamento sonostabiliti dall'Assembela dei Soci.

Articolo 6 ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
i) il Presidente Onorario (eventuale).
Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea:
a) è composta da tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea;
b) rappresenta l'universalità del corpo sociale e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci; c) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità; d) è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal membro del Consiglio più anziano.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto ed è consentita una sola delega ad un altro socio.
L'Assemblea ordinaria:
a) è convicata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
b) deve essere convocata entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di aprile per l'approvazionne del bilancio consuntivo;
c) deve essere convicata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato; in questo caso è ammesso il voto per corrispondenza;
d) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo, stabilisce le quote sociali su proposta del Consiglio, approva e modifica lo statuto;
e) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno) in prima e/o seconda convocazione, portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o fax, e affisso nella sede della Pro Loco o nei luoghi pubblici del paese. L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche lo stesso giorno trascorsa almeno un'ora da quella fissata in prima convocazione;
f) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
La convocazione, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno) con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.
L'Assemblea potrà essere convocata su richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quinti dei soci aventi diritti al voto; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida con la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Tutti i soci aventi diritto al voto possono candidarsi, sono eleggibili e possono essere inseriti nella lista elettorale sottoposta al voto dei soci. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione.
b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d) decide dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
f) definisce le quote sociali annuali da versare proponendole all'approvazione dell'Assemblea;
g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;
h) fermo restando il numero di undici componenti può accogliere nel proprio seno soci che possono determinare vantaggi all'attività della Pro Loco e che devono essere comunque ratificati dall'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione utile, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione palese;
i) può avvalersi del contributo di collaboratori esterni a titolo consultivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.
I consiglieri che risultino, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di assenza, decadenza o dimissioni volontarie, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, deve essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia ridotto a cinque, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, il prima possibile, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nel suo seno con votazione a scrutinio segreto;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito del Vice Presidente. In caso di impedimento definitvo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
d) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
e) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 10 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente della Pro Loco:
a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile nel suo seno con votazione a scrutinio segreto;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, in ogni sua funzione. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Articolo 11 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno nella sua prima riunione con votazione palese;
b) assisite il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione dei libri sociali e della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Tesoriere:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno nella sua prima riunione con votazione palese;
b) annota i movimenti contabili della Pro Loco;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
È possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.

Articolo 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto da un numero di componenti fino a tre membri effettivi e due supplenti;
b) è scelto dai soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, e comunque almeno due volte l'anno, la contabilità sociale, riferendone al Consiglio e all'Assemblea;
e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno senza diritto di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti: i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In casi di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

Articolo 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri:
a) è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni dall'Assemblea di Soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso dicontroversie fra i soci;
c) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme del proprio statuto.

Articolo 14 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario:
a) può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per particolari meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti;
c) può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 15 IL PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà della Pro Loco e dai beni della Comunità anche immateriali. L'elenco dei beni di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari mantenuto sempre completo e aggiornato e allegato ogni anno al Bilancio di Previsione.

Articolo 16 LE ENTRATE ECONOMICHE
Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono costituite da:
a) le quote sociali;
b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti pubblici e privati fino all'Unione Europea e organismi internazionali;
c) i proventi della gestione di beni immobili e di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d) i contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati;
f) finanziamenti in genere.

Articolo 17 DISPOSIZIONI GENERALI
La Pro Loco:
a) aderisce facoltativamente all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI;
b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
c) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuariamente previste;
d) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociali.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.

SAN MOMMÉ, SEDE SOCIALE, 8 GIUGNO 2008